La PATENTE o il PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA sono di documenti che permettono di condurre per un tempo limitato veicoli in quei paesi extra UE che hanno sottoscritto delle apposite convenzioni.

Esistono infatti due modelli di patenti internazionali:

  • Per la guida dei veicoli negli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione di Vienna dell’8.11.1968
  • Per la guida dei veicoli negli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione di Ginevra del 19.9.1949

 

Più precisamente:

  • patente internazionale di guida, valida tre anni, per gli Stati aderenti alla Convenzione di Vienna
  • permesso internazionale di guida, valido un anno, per gli Stati aderenti solo alla Convenzione di Ginevra

 

La patente internazionale o il permesso internazionale rilasciati in Italia:

abilitano a guidare veicoli nel territorio degli altri Stati contraenti i citati Accordi, non sono titoli validi per la guida nel territorio nazionale, vengono rilasciati previa esibizione della patente di guida per un periodo non superiore alla sua validità, perdono efficacia se la patente nazionale perde, per qualsiasi titolo, la sua validità

La patente o il permesso internazionale non sono un’autonoma autorizzazione di guida ma si sostanziano in un documento complementare a questa, redatto in più lingue, le più diffuse, e per tale motivo agevolano i controlli da parte degli organi preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme della circolazione stradale.

RILASCIO PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA La patente internazionale è un documento complementare alla ordinaria patente di guida, il cui rilascio, da parte di un qualsiasi UMC, avviene a seguito di esibizione della patente nazionale, senza necessità di esami. Nel modello di patente internazionale sono previste apposite righe per indicare eventuali prescrizioni e adattamenti per la guida ovvero per annotare le sottocategorie, che, nel contesto italiano corrispondono solo alla A1.

 

RILASCIO PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA Il permesso internazionale di guida, rilasciato da un qualsiasi UMC a seguito domanda e presentazione della patente nazionale in corso di validità, è ancora necessario, in luogo della patente internazionale di guida, per la circolazione negli Stati che non hanno sottoscritto la Convenzione di Ginevra del 1949 ma non la Convenzione di Vienna del 1968, in particolare per il Giappone.  il procedimento per il rilascio del permesso internazionale Nel ricordare che il permesso internazionale ha validità di un anno si segnala che le procedure della richiesta e del rilascio sono identiche a quelle relative alle patenti internazionali.

 

Convenzione di Ginevra del 1949: Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Belgio, Benin, Botswana, Bulgaria, Cambogia, Canada, Cile, Cina, Cipro, Congo, Costa d’Avorio, Cuba, Danimarca, Ecuador, Egitto, Fiji, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Grecia, Guatemala, Haiti, India, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Jamaica, Kirghizistan, Laos, Lesotho, Libano, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Malesia, Mali, Malta, Marocco, Monaco, Namibia, Niger, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Araba Siriana, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Romania, Rwanda, San Marino, Santa Sede, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Uganda, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zaire, Zimbawe.

(L’elenco è aggiornato al 04.04.2003) Legge n. 1049 del 19.05.1952 – G.U. 187 DEL 13.08.1952.

Convenzione di Vienna del 1968: Austria, Bahamas, Bahrein, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Cile, Corea, Costa d’Avorio, Costarica, Croazia, Cuba, Danimarca, Ecuador, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Gran Bretagna, Grecia, Guyana, Kazakistan, Kuwait, Indonesia, Iran, Israele, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Moldova, Mongolia, Niger, Norvegia, Pakistan, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Santa Sede, Senegal, Seichelles, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zaire.

Con la circolare 23670 il ministero dei trasporti ha voluto riassumere le prescrizioni e limitazioni vigenti sul territorio statutinense in merito alla necessità o meno della patente internazionale in caso di soggiorno turistico o di lavoro: ciò è dovuto al fatto che ogni stato ha una propria legislazione. Tuttavia la stessa circolare precisa che è sempre consigliabile portare con se la patente internazionale.