Carte tachigrafiche

La carta tachigrafica è un dispositivo che si presenta come una tessera elettronica e permette di  identificare il soggetto che opera con il tachigrafo digitale nelle sue diverse funzioni. Il tachigrafo digitale deve essere installato alla sostituzione dell’apparecchio di controllo analogico sui veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1996 e adibiti al trasporto su strada di merci (veicoli con portata superiore a 12 tonnellate) e passeggeri (numero di posti a sedere compreso il conducente superiore a 9 e con portata superiore a 10 tonnellate)

Sono previste quattro tipologie, ognuna con caratteristiche grafiche e finalità diverse:

Riferimenti normativi:

D.M. n. 361 del 31.10.2003Ministero delle Attività ProduttiveDecreto Ministero delle Attività Produttive 29 luglio 2005Decreto Ministero delle Attività Produttive 3 agosto 2005

 

Carta del conducente

La carta è personale e non può essere ceduta a terzi,  riporta i dati del conducente: nome e cognome, data di nascita, fotografia, firma e numero della patente di guida.

Nel caso in cui il conducente sia anche titolare dell’impresa, deve richiedere anche la carta dell’azienda.

La carta del conducente ha validità di 5 anni dalla data dell’emissione.

La carta deve essere inserita nel tachigrafo digitale del veicolo prima di iniziare la guida e deve essere rimossa al termine del periodo di lavoro.

Come richiedere la carta

Deve essere richiesta alla Camera di commercio del luogo in cui il conducente ha la residenza 

Documentazione necessaria

  • modulo di domanda;
  • copia del documento di identità e patente di guida di categoria superiore alla B, entrambe in corso di validità;
  • attestazione di versamento del diritto di segreteria e dell’eventuale contributo per le spese postali;
  • una foto-tessera;
  • per cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
  • Delegarilasciata dal richiedente e copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante.

La carta viene consegnata entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

In caso di mancato ritiro sarà conservata per un periodo massimo di tre mesi dalla data di disponibilità; decorso tale termine, la carta non sarà più disponibile.

Modifica e rinnovo

In caso di

è necessario richiedere una nuova carta compilando il modulo di domanda.
Per le carte in scadenza la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di scadenza .

NB: se la patente del richiedente è prossima alla scadenza bisognerà prima procedere al rinnovo del titolo di guida e presentare il nuovo documento per la presentazione della domanda di una nuova carta tachigrafica.

 Da sapere

In caso di furto, smarrimento o malfunzionamento è possibile, in attesa del nuovo dispositivo, condurre i veicoli per un massimo di 15 giorni, o per un periodo più lungo, se indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell’impresa, dimostrando ( con l’apposita denuncia agli organi di polizia) l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta tachigrafica. Se il furto o lo smarrimento o il malfunzionamento è stato denunciato alle Autorità estere, bisogna replicare la denuncia alle Autorità italiane.

La sostituzione avverrà entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta e il costo è quello previsto per il rilascio di una nuova carta.

Riferimenti normativi

Decreto 23 giugno 2005

AAAA!!!   Carta tachigrafica G2

Il 26 maggio scorso, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione UE 2016/799 del 18/03/2016, che applica il Regolamento UE 165/2014, con il quale la Commissione Europea dà il via ai cronotachigrafi digitali di seconda generazione, definiti  “intelligenti”.

Dal 15 giugno  2019, dunque, tutti i veicoli di nuova immatricolazione negli Stati dell’Unione dovranno obbligatoriamente installare i nuovi cronotachigrafi di seconda generazione o “intelligenti”.

Per tutti i mezzi già immatricolati alla data del 14 giugno 2019 non sussiste alcun obbligo di integrare il primo tachigrafo digitale con il nuovo apparato “intelligente”, a condizione che svolgano trasporti nazionali e che lo Stato membro di loro prima immatricolazione non disponga diversamente (art. 3, paragrafi 4 e 5, reg. 165/2014). In caso contrario (trasporti internazionali o di cabotaggio, diversa statuizione dello Stato membro di appartenenza), anche i mezzi attualmente circolanti dovranno dotarsi di tachigrafo intelligente entro i prossimi 15 anni (giugno 2034).

I nuovi cronotachigrafi adottano il principio della diagnosi precoce, un sistema che, da remoto, avrà lo scopo di trasmettere alle forze che espletano le funzioni di polizia stradale i dati del cronotachigrafo e le informazioni sulla massa complessiva e sulla massa per asse della combinazione, per permettere un controllo efficace e rapido dei veicoli, il tutto con un numero ridotto di dispositivi elettronici a bordo della cabina del veicolo. La diagnosi precoce trasmetterà alcuni dati come: l’ultimo tentativo di violazione della sicurezza, l’interruzione più lunga dell’alimentazione di energia, il guasto del sensore, l’errore dei dati di movimento, i dati contrastanti sul movimento del veicolo, la guida in assenza di una carta valida, l’inserimento della carta durante la guida, i dati relativi alla regolazione dell’ora, i dati relativi alla taratura e calibrazione del crono, il numero d’immatricolazione del mezzo, la velocità registrata dal tachigrafo.

La nuova generazione di cronotachigrafi “intelligenti” permetterà la geolocalizzazione dell’autocarro o del pullman tramite gli standard dei sistemi Galileo, Egnos e GPS. Il nuovo strumento registrerà la posizione del veicolo nei punti il cui conducente inizia e termina il periodo di lavoro giornaliero e quelli dove il periodo di guida continuo del conducente raggiunge le tre ore o un multiplo di tre ore.

Altra “rivoluzione” apportata ai tachigrafi di seconda generazione è il sistema di sicurezza per scongiurare gli interventi di manomissione fraudolenta dell’apparecchio. Dal 2019 i veicoli di nuova immatricolazione utilizzeranno in “abbinata” al sensore di movimento, che misurerà la velocità e la distanza, anche il ricevitore satellitare. Con tale doppia misurazione il crono attuerà un confronto tra le due informazioni per verificare che siano coerenti tra loro.

Altra novità riguarda anche l’introduzione della “vita tecnica” del crono. Il nuovo Regolamento prescrive la sostituzione degli apparecchi dopo quindici anni dalla validità del certificato di sicurezza.
Dal 15 giugno 2019 le CCIAA consegnano  carte tachigrafiche di seconda generazione, che possono operare anche nei cronotachigrafi di prima generazione.

Per condurre un veicolo dotato di tachigrafo intelligente di seconda generazione serve una carta tachigrafica di seconda generazioneChi è in possesso di carta tachigrafica di prima generazione non potrà inserirla in un tachigrafo di nuova generazione, mentre chi avrà già la carta di seconda generazione potrà utilizzarla quando conduce veicoli con tachigrafo digitale. Tutti i dati sono considerati come personali, quindi il conducente deve dare il proprio consenso perché possano essere trasmessi a terzi. Sembra una misura protettiva della privacy, ma il consenso viene dato dal camionista al primo inserimento di una carta del conducente.
Attenzione, è sempre necessario che sulla carta tachigrafica sia registrato il numero della patente del conducente. Questo numero deve essere visibile nella parte anteriore sotto la data di scadenza, ma se la patente è stata duplicata, il numero deve essere quello che è esposto nella parte posteriore. Quindi, per essere sempre in regola, un camionista deve annotarsi le tre scadenze importanti che gli permettono di guidare un veicolo.

E sono: la scadenza della patente, la scadenza della carta di qualificazione (CQC) e la scadenza della carta tachigrafica. La patente verrà rinnovata con la certificazione medica; la carta di qualificazione con un corso di aggiornamento di 35 ore e invece, per la carta tachigrafica, basterà presentare una domanda alla Camera di Commercio della città di residenza.  Tutti e tre i documenti, salvo casi particolari, hanno la validità di 5 anni.

Ultimo aggiornamento : 20 giugno 2019