Articolo 139 – CdS
Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale
- Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.
Articolo 341 – Regolamento di Attuazione
Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale
- La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli, autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico.
- L’insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dell’Interno sentito il ministro dei Trasporti.
- Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso il comando o l’ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una prova teorica ed una pratica ed il voto di ciascuna prova è espresso in ventesimi. Per ottenere l’idoneità è indispensabile una votazione di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle due prove.
- Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di servizio sono nominate dal prefetto e composte da:
- a)un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente;
b)un funzionario dell’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., come membro;
c) un funzionario del comando o dell’ufficio, come membro. - Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un verbale in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio presso il quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata di fotocopia della patente ordinaria deve essere trasmessa al prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio.
- I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice può esprimere il parere di non ammissibilità alla ripetizione delle prove.
- La patente di servizio è valida per 5 anni. La validità può essere confermata per altri cinque anni dal prefetto, al quale, a tal fine, deve essere trasmessa una dichiarazione del comandante del corpo o del direttore dell’ufficio attestante che il titolare è tuttora idoneo alla guida ed è munito della patente ordinaria in corso di validità.
- La patente di servizio può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata dal prefetto, d’ufficio o a seguito di proposta motivata del comando o dell’ufficio, quando il dipendente, nell’impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia o negligenza. La sospensione o la revoca danno luogo al materiale ritiro della patente che, in caso di sospensione, sarà custodita dal comando o ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso il periodo di sospensione, prima della restituzione, il titolare deve essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del corpo o da un funzionario dell’ufficio. In caso di revoca, la patente ritirata viene inviata al prefetto che l’ha rilasciata.