Articolo 139 – CdS

Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale

  1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.

Articolo 341 – Regolamento di Attuazione

Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale

  1. La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli, autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico.
  2. L’insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dell’Interno sentito il ministro dei Trasporti.
  3. Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso il comando o l’ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una prova teorica ed una pratica ed il voto di ciascuna prova è espresso in ventesimi. Per ottenere l’idoneità è indispensabile una votazione di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle due prove.
  4. Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di servizio sono nominate dal prefetto e composte da:
  5. a)un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente;
    b)un funzionario dell’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., come membro;
    c) un funzionario del comando o dell’ufficio, come membro.
  6. Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un verbale in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio presso il quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata di fotocopia della patente ordinaria deve essere trasmessa al prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio.
  7. I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice può esprimere il parere di non ammissibilità alla ripetizione delle prove.
  8. La patente di servizio è valida per 5 anni. La validità può essere confermata per altri cinque anni dal prefetto, al quale, a tal fine, deve essere trasmessa una dichiarazione del comandante del corpo o del direttore dell’ufficio attestante che il titolare è tuttora idoneo alla guida ed è munito della patente ordinaria in corso di validità.
  9. La patente di servizio può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata dal prefetto, d’ufficio o a seguito di proposta motivata del comando o dell’ufficio, quando il dipendente, nell’impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia o negligenza. La sospensione o la revoca danno luogo al materiale ritiro della patente che, in caso di sospensione, sarà custodita dal comando o ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso il periodo di sospensione, prima della restituzione, il titolare deve essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del corpo o da un funzionario dell’ufficio. In caso di revoca, la patente ritirata viene inviata al prefetto che l’ha rilasciata.